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Decreto legge green pass

Rientro a scuola, green pass per docenti e Ata, mascherina, distanziamento, orari scaglionati

Personale scolastico

SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO

Il decreto all’articolo 1, definisce la priorità del governo sullo svolgimento dell’anno scolastico, ribadendo l’importanza educativa della scuola in presenza. Consideriamo poco realistica l’assolutizzazione di un bisogno che, come FLC CGIL abbiamo ripetutamente rivendicato ai fini della relazione educativa, ma che, temiamo si scontrerà con la mancata predisposizione di strumenti che, già lo scorso anno, hanno sostenuto il funzionamento delle scuole come il distanziamento e l’utilizzo dell’organico aggiuntivo covid.

MISURE DI SICUREZZA E STATO DI EMERGENZA

L’articolo 2 del decreto ribadisce le ormai consolidate misure di sicurezza fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza: utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l’eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità e per le attività sportive; divieto di accedere ai locali scolastici con temperatura corporea superiore a 37,5°. Infine, è raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Come FLC CGIL riteniamo incomprensibile tale determinazione, che non consente simili eccezioni in nessun altro luogo chiuso, dai ristoranti agli aeroporti: la deroga al metro di distanza vale solo nella scuola. È evidente che tale previsione è motivata da ragioni di risparmio e alimentata dalle aleatorie indicazioni del CTS contenute nel parere del 12 luglio 2021. Abbiamo insistentemente chiesto chiarimenti e il confronto con gli esperti, che al momento non si sono dichiarati disponibili.

CONTAGIO A SCUOLA E GESTIONE DEI FOCOLAI

Il comma 3 richiama le precedenti linee guida da adottare in casi di contagio a scuola e di gestione dei focolai. Si evidenzia che deroghe possono essere fatte in presenza di alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale o che abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Restano quindi tutti i problemi che le scuole hanno avuto con le autorità sanitarie lo scorso anno: occorrono rapporti prioritari tra le scuole e il sistema sanitario che permetta un immediato intervento per tracciamenti, screening e individuazione di focolai. Il provvedimento non introduce elementi di rafforzamento di questi aspetti ma si limita a richiamare quelli precedenti.

Il comma 4 dell’articolo 1 individua in un aggravamento dei contagi e quindi in un cambio di “colore” di quel territorio, l’unica deroga per la quale le Regioni e le autorità sanitarie, possono sancire la necessità della didattica a distanza, recuperando le precedenti norme che regolavano tali situazioni. Resta inteso che anche in quel caso permangono le eventuali ulteriori deroghe sulla didattica in presenza per particolari esigenze degli alunni.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Attraverso il comma 5 si riconferma la validità di indicazioni già note, l’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e si richiamano i protocolli sottoscritti nei diversi comparti e luoghi di lavoro. CGIL e FLC hanno ribadito l’importanza di mantenere tutte le norme di sicurezza previste dai protocolli, cioè la mascherina, il distanziamento, la sanificazione, ed affrontare il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro facendo degli investimenti. Per il settore scuola siamo in attesa di ulteriore convocazione per la definizione del nuovo Protocollo.

GREEN PASS

Con il comma 6 abbiamo l’introduzione del cosiddetto green pass. Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, ovvero le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è riconosciuta la retribuzione. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le modalità di verifica saranno indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10 e con una circolare del Ministro dell’istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica. La violazione delle disposizioni è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

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